SICUREZZA PRIMA DI TUTTO


URGENTE .... SCADENZA DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI IN AUTOCERTIFICAZIONE

22.06.2013 12:32

 

Dal 1 giugno 2013 tutte le aziende, anche quelle con meno di 10 lavoratori, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Da tale data scadrà infatti il valore formale di un’autocertificazione ai sensi dell’art. 29. 

 

A decorrere dal 1^ giugno 2013 tutte le imprese che occupano fino a 10 lavoratori non potranno più autocertificare la valutazione dei rischi aziendali. Da quella stessa data le medesime imprese, unitamente, ma su base volontaria, a quelle che occupano fino a 50 lavoratori, dovranno utilizzare la procedura standardizzata approvata con decreto del Ministero del lavoro 30 novembre 2012 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2012.

 

Scopo della procedura è di indicare il modello di riferimento cui uniformarsi per la valutazione dei rischi e per il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

 

Dal 1 giugno 2013 tutte le aziende, anche quelle con meno di 10 lavoratori, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Da tale data scadrà infatti il valore formale di un’autocertificazione ai sensi dell’art. 29.

 

E’ opportuno sottolineare che il non adeguamento del DVR corrisponde, ai fini sanzionatori, ad una mancata valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

 

Riportiamo di seguito le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):

 

1. Omessa redazione del DVR: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

 

2. Incompleta redazione del DVR: Ammenda da 1.000 a 4.000 €

—————

Indietro